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Decreto 13 maggio 1987, n. 188 · Decreto 13 maggio 1987, n. 188 — Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni

Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 - Conti di attesa ordinari. - I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi in cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore dei residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 27-bis, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformita' dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari quando prescritta. Entro il trentesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinche' essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma, ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato. Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio dei provvedimenti eventualmente prescritti per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, la domanda all'organo competente per il provvedimento presentata entro il predetto termine, sospende il decorso dei termini del conto di attesa fino alla data del rilascio del provvedimento. Nel caso in cui tale domanda sia presentata prima dell'accensione del conto, il termine dei trenta giorni inizia a decorrere dalla data di rilascio dei provvedimenti. Sempre nell'ipotesi di pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento in alternativa alla procedura di cui sopra, e' consentito alle banche, entro il termine di trenta giorni, di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa, all'accreditamento della valuta - ove ne ricorrano gli altri presupposti - nei conti valutari di cui ai successivi articoli 27 e 27-bis anche prima del rilascio del provvedimento, a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento del provvedimento. Tale facilitazione non puo' essere accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, escludendo dal computo il periodo della eventuale sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in un conto valutario aperto a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 852".