Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 4
Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17 ed i punti 8 e 22 dell'art. 106 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni. In via transitoria, si dispone che i depositi vincolati costituiti a fronte di investimenti all'estero non piu' assoggettati all'obbligo del deposito sono svincolati dalla Banca d'Italia territorialmente competente, su richiesta della banca abilitata intervenuta nell'operazione.
Verweist auf
- Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 106