Decreto 13 maggio 1987, n. 188 Art. 3
E' abrogato l'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive, modificazioni. In via transitoria, si dispone che i finanziamenti obbligatori in valuta in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere estinti contro lire, ovvero trasformati in finanziamenti facoltativi regolati dalla disciplina vigente.