Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 4Trattamento economico
1. La retribuzione annua lorda e' stabilita in euro 44.636,67 per il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il primo livello.
2. Fatte salve le indennita' eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle tre fasce e' onnicomprensiva e include la tredicesima mensilita'.
3. Il pagamento dei compensi e' corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La residua tredicesima mensilita' e' corrisposta entro il mese di dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.