Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 5Termine del contratto
1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di eta' dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto.
2. L'esperto puo' recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all'esperto e' corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2120 del codice civile .