Legge 10 novembre 1949, n. 805 ст. 4
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il canone sia, stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora, si fosse dovuto procedere, al riscatto alla data del 28 marzo 1947".