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Legge 10 novembre 1949, n. 805 · Legge 10 novembre 1949, n. 805 — Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 10 novembre 1949, n. 805 ст. 3

ДействуетОфициальный текст

L' art. 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente: "Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualita', di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualita' della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette. "Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualita' e classe, la facolta' di ricorso e di rettifica e' ammessa nei riguardi dell'imponibile. "Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sui patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria, o alla, classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unita' tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe, cui il fabbricato e' stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della. Commissione censuaria provinciale competente".