Legge 3 agosto 1949, n. 577 ст. 11
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano, per esercizio professionale. Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.