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Legge 3 agosto 1949, n. 577 · Legge 3 agosto 1949, n. 577 — Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Legge 3 agosto 1949, n. 577 ст. 10

ДействуетОфициальный текст

Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia. Contro la validita' delle operazioni elettorali puo' essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni. Quando l'elezione sia stata annullata in fino o pie' collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.