Legge 29 aprile 1949, n. 264 ст. 64
CAPO VI Finanziamenti
Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.
CAPO VI Finanziamenti
Le disponibilita' del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la meta', nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalita' previste dal presente titolo.