Legge 29 aprile 1949, n. 264 ст. 63
CAPO VI Finanziamenti
((Sul fondo di cui all'articolo precedente il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede: a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge; b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge; c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57; d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori; e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3)) .