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Legge 29 aprile 1949, n. 264 · Legge 29 aprile 1949, n. 264 — Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Legge 29 aprile 1949, n. 264 ст. 48

CAPO II Corsi per disoccupati

ДействуетОфициальный текст

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonche' le indennita' per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione e' data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali e' demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.