Legge 29 aprile 1949, n. 264 ст. 47
CAPO II Corsi per disoccupati
I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonche' da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380 .