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Legge 21 gennaio 1949, n. 9 · Legge 21 gennaio 1949, n. 9 — Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo

Legge 21 gennaio 1949, n. 9 ст. 3

ДействуетОфициальный текст

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine dovute, ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , e modificato da ultimo col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 novembre 1947, n. 1285 , e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464 , sulla ozocerite greggia, sugli oli di petrolio e sugli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di ligniti, di torba, di schisti e simili, sul benzolo, sulla paraffina solida, sulla ceresina, e sulla vasellina (voci ex 563, 643, ex 649, 650, 651 e 652 della tariffa doganale) sono riscosse sul peso netto reale. Art. 41 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.