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Legge 21 gennaio 1949, n. 9 · Legge 21 gennaio 1949, n. 9 — Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di oli minerali destinati alla combustione, nonche' determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo

Legge 21 gennaio 1949, n. 9 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

La esenzione di cui al precedente articolo 8 accordata ai residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6-alfa della tariffa doganale). La stessa agevolezza e' accordata anche agli oli di petrolio greggi, naturali, importati nel territorio dello Stato per esservi lavorati (voce 643-a - 2 della tariffa doganale), per la quantita' corrispondente agli oli combustibili da essi ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.