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Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. · Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 — Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. ст. 21

ДействуетОфициальный текст

L'Ente svolge, di regola, la sua attivita' attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalita'. Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.