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Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. · Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 — Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Decreto del presidente della repubblica 7 febbraio 1951, n. Art. 21

In KraftAmtlicher Text

L'Ente svolge, di regola, la sua attivita' attraverso programmi predisposti dal presidente, sentito il parere del Consiglio, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le variazioni di tali programmi e le eventuali deliberazioni in deroga, sono adottate con le stesse modalita'. Nei casi di urgenza, le deliberazioni in deroga possono essere adottate dal presidente e dallo stesso dichiarate immediatamente eseguibili, ma, entro otto giorni, debbono essere trasmesse al Ministro, corredate del parere del Consiglio, per l'approvazione.