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Legge 9 marzo 2022, n. 23 · Legge 9 marzo 2022, n. 23 — Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (22G00031)

Legge 9 marzo 2022, n. 23 Art. 4

Capo II Autorità nazionali e locali

In KraftAmtlicher Text

Autorita' locali

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi della presente legge.

Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , si veda nelle note all'art. 3.