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Legge 9 marzo 2022, n. 23 · Legge 9 marzo 2022, n. 23 — Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (22G00031)

Legge 9 marzo 2022, n. 23 Art. 3

Capo II Autorità nazionali e locali

In KraftAmtlicher Text

Autorita' nazionale

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.

Note all' art. 3: - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 , recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154 , e ai sensi dell' art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.