Legge 11 agosto 2014, n. 125 Art. 30Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo
Capo VII NORME TRANSITORIE E FINALI
1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.