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Legge 11 agosto 2014, n. 125 · Legge 11 agosto 2014, n. 125 — Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

Legge 11 agosto 2014, n. 125 Art. 30Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo

Capo VII NORME TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.