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Legge 11 agosto 2014, n. 125 · Legge 11 agosto 2014, n. 125 — Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. (14G00130)

Legge 11 agosto 2014, n. 125 Art. 29Partner internazionali

Capo VI SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

In KraftAmtlicher Text

1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche' con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.