Legge 15 febbraio 1996, n. 66 · Legge 15 febbraio 1996, n. 66 — Norme contro la violenza sessuale
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 4
1. Dopo l' articolo 609-bis del codice penale , introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609- bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Verweist auf
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 609