Legge 15 febbraio 1996, n. 66 · Legge 15 febbraio 1996, n. 66 — Norme contro la violenza sessuale
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 3
1. Dopo l' articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".
Verweist auf
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Art. 609