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Legge 27 marzo 1995, n. 99 · Legge 27 marzo 1995, n. 99 — Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori

Legge 27 marzo 1995, n. 99 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori e' soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.