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Legge 27 marzo 1995, n. 99 · Legge 27 marzo 1995, n. 99 — Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori

Legge 27 marzo 1995, n. 99 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.