Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 21Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
CAPO III ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni normative.
2. Il presidente convoca il consiglio dell'ordine nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne e' fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.