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Legge 18 gennaio 1994, n. 59 · Legge 18 gennaio 1994, n. 59 — Ordinamento della professione di tecnologo alimentare

Legge 18 gennaio 1994, n. 59 Art. 20Consiglio dell'ordine nazionale

CAPO III ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari ha sede in Roma, presso il ((Ministero della giustizia)) , ed e' composto da undici membri eletti dai consigli degli ordini regionali tra coloro che hanno un'anzianita' di iscrizione all'albo di almeno dieci anni. Il requisito dell'anzianita' d'iscrizione si applica a partire dall'undicesimo anno dalla data di prima formazione dell'albo ai sensi dell'articolo 52.

2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.

3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

4. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

5. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'.