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Legge 5 gennaio 1994, n. 25 · Legge 5 gennaio 1994, n. 25 — Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 19Mezzi di impugnazione

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 827 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo".