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Legge 5 gennaio 1994, n. 25 · Legge 5 gennaio 1994, n. 25 — Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 18Correzione del lodo

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 826 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili".