Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 15Norme per la deliberazione
1. Nell' articolo 822 del codice di procedura civile , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme per la deliberazione".
Nota all'art. 15: - Il testo dell' art. 822 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equita'".
Verweist auf
- Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 822