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Legge 5 gennaio 1994, n. 25 · Legge 5 gennaio 1994, n. 25 — Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 15Norme per la deliberazione

In KraftAmtlicher Text

1. Nell' articolo 822 del codice di procedura civile , la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme per la deliberazione".

Nota all'art. 15: - Il testo dell' art. 822 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 822 (Norme per la deliberazione). - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equita'".