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Legge 5 gennaio 1994, n. 25 · Legge 5 gennaio 1994, n. 25 — Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Legge 5 gennaio 1994, n. 25 Art. 14Rilevanza del decorso del termine

In KraftAmtlicher Text

1. Nell' articolo 821 del codice di procedura civile le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle parole: "del lodo".

Nota all'art. 14: - Il testo dell' art. 821 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 821 (Rilevanza del decorso del termine). - Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza".