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Legge 23 dicembre 1993, n. 547 · Legge 23 dicembre 1993, n. 547 — Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalita' informatica

Legge 23 dicembre 1993, n. 547 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 635 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 635-bis. - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.