Legge 23 dicembre 1993, n. 547 Art. 8
Art 8.
1. L' articolo 623-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni). - Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati".
Verweist auf
- Legge 23 dicembre 1993, n. 547 Art. 623