Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 15
CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.