Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 14
CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.