Legge 25 marzo 1993, n. 81 Art. 33Adeguamento degli statuti
CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.