Legge 25 marzo 1993, n. 81 Art. 32Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali
CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.