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Legge 19 dicembre 1992, n. 489 · Legge 19 dicembre 1992, n. 489 — Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Legge 19 dicembre 1992, n. 489 Art. 23Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorita' centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.