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Legge 19 dicembre 1992, n. 489 · Legge 19 dicembre 1992, n. 489 — Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno

Legge 19 dicembre 1992, n. 489 Art. 22Piante ornamentali: criteri di delega

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita';

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.