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Legge 19 febbraio 1992, n. 142 · Legge 19 febbraio 1992, n. 142 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Art. 56Rivelatori

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VII PRODOTTI ALIMENTARI

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321 , e' abrogato.

2. Sono altresi' abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.

3. La commercializzazione dei grassi e degli oli gia' prodotti in conformita' alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, e' consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.