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Legge 19 febbraio 1992, n. 142 · Legge 19 febbraio 1992, n. 142 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Art. 55Margarine

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VII PRODOTTI ALIMENTARI

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina". 2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. 3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. 4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".

2. E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1 ), dell' articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316 , che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.