Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Art. 36Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV FINANZE
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione, sulla birra, secondo i seguenti principi:
a) l'accertamento della quantita' imponibile dovra' essere effettuato sul prodotto finito;
b) l'aliquota dovra' essere riferita ad ettolitro/grado Plato o ad altra unita' di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza alle 10 lire;
c) l'accertamento dovra' essere eseguito secondo le modalita' tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunita' economica europea.