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Legge 19 febbraio 1992, n. 142 · Legge 19 febbraio 1992, n. 142 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Legge 19 febbraio 1992, n. 142 Art. 35Regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri: criteri di delega

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV FINANZE

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) applicazione delle disposizioni della direttiva alle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) previsione del riconoscimento della qualita' di societa' madre alle societa' o enti residenti di uno Stato membro della Comunita' che abbiano una partecipazione diretta nel capitale di una societa' residente in un altro Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano tale partecipazione per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno;

c) coordinamento delle emanande disposizioni con quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , adottando l'esenzione dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa' madre italiana, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con riguardo al re- gime della ritenuta alla fonte previsto dalla lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile senza applicazione della maggiorazione stessa;

d) modifiche alla disciplina del regime della ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento esonerativo previsto dalla direttiva, tenendo conto delle condizioni ivi stabilite;

e) disciplina del criterio e delle condizioni di deducibilita' degli oneri relativi alla partecipazione e delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della societa' figlia.

f) emanazione di disposizioni, comportanti disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad evitare frodi ed abusi.