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Legge 11 febbraio 1992, n. 141 · Legge 11 febbraio 1992, n. 141 — Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori

Legge 11 febbraio 1992, n. 141 Art. 5Contributo soggettivo

CAPO II CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , come modificato dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione".

Nota all'art. 5: - Il testo dell' art. 10 della legge n. 576/1980 , cosi' modificato dall' art. 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10 (Contributo soggettivo). - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento; b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento. E' in ogni caso dovuto a contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'art. 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente. Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di eta' nonche' per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF".