Legge 11 febbraio 1992, n. 141 Art. 4Infrazionabilita' degli anni di iscrizione ai fini pensionistici
CAPO I PENSIONI
1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.