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Legge 10 febbraio 1992, n. 165 · Legge 10 febbraio 1992, n. 165 — Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Legge 10 febbraio 1992, n. 165 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente: "Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della marina mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento".