Legge 10 febbraio 1992, n. 165 Art. 10
1. L' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , gia' modificato dall' articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302 , e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - (Condizioni dei mutui). - 1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata. 2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 e' elevato all'85 per cento. 3. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di: a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11; b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11; c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11; d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11; e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11. 4. I mutui entrano in ammortamento il 1 gennaio od il 1 luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. 5. I mutui inidicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra".