Legge 7 febbraio 1992, n. 181 Art. 4
1. All' articolo 357 del codice penale , come sostituito dall' articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola "giurisdizionale" e' sostituita dalla seguente: "giudiziaria";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell' art. 357 del codice penale , come sostituito dall' art. 17 della legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 4 della legge qui pubblicata: "Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
Verweist auf
- Legge 7 febbraio 1992, n. 181 Art. 17
- Legge 7 febbraio 1992, n. 181 Art. 357