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Legge 7 febbraio 1992, n. 181 · Legge 7 febbraio 1992, n. 181 — Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione

Legge 7 febbraio 1992, n. 181 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Nell' articolo 322 del codice penale , come sostituito dall' articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86 , al secondo comma, dopo la parola "doveri," sono inserite le seguenti: "il colpevole".

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell' art. 322 del codice penale , come sostituito dall'art. 12 dellal legge n. 86/1990 , poi modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata: "Art. 322 (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate dall'art. 319".