Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 30
1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.
1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.